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Corte Sportiva di Appello Territoriale, si ripete Magisano-Atletico Sellia Marina

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RECLAMO n. 42 della Società A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 14.12.2017 (omologazione risultato 2-1 della gara A.S.D.Magisano – A.S.D. Atletico Sellia Marina del 10.12.2017-Campionato 3 Categoria).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; sentita la società controdeducente; sentito il direttore di gara a chiarimenti;
RILEVA in via preliminare che, nel corso della seduta del 15/01/2018 (v. C.U. n.103 del 17/01/2018 del Comitato Regionale Calabria), ha rimandato la decisione all’esito della disposta audizione per la seduta del 05 febbraio 2018 dell’arbitro della gara A.S.D. Magisano – A.S.D. Atletico Sellia Marina (2-1), disputatasi in data 10/12/2017; che, dal rapporto dell’arbitro della gara suddetta, risulta quanto qui di seguito riportato:
– al 24’ del II tempo, dopo la segnatura del momentaneo pareggio della società Atletico Sellia Marina, il direttore di gara, non sentendosi in quel frangente nelle condizioni psicologiche di proseguire la gara a causa dall’inesperienza nel dirigere una gara dai “toni agonistici elevati”, peraltro di categoria superiore rispetto a quelle del settore giovanile che aveva fino ad allora diretto, la sospendeva, facendo rientro negli spogliatoi;
– l’arbitro precisa espressamente di non avere ricevuto “alcun tipo di minaccia”;
– dopo circa cinque minuti, lo stesso ufficiale di gara, “grazie all’intervento dei dirigenti e dei capitani”, faceva rientro in campo, portando a compimento l’incontro.
La società reclamante, A.S.D. Atletico Sellia Marina, sostiene che il direttore di gara abbia interrotto la gara definitivamente, con il triplice fischio, a causa delle proteste con toni minacciosi dei calciatori della società Magisano
nei suoi confronti, salvo poi riprenderla e portarla a conclusione, trovandosi, però, “in condizioni psicologiche non all’altezza” per quanto verificatosi. Pertanto, chiede che venga disposta la ripetizione della gara, sostenendo che, una volta decretata la conclusione anticipata con il triplice fischio dell’incontro ed essere rientrato negli spogliatoi, l’arbitro non avrebbe potuto portarlo a compimento, ai sensi di quanto previsto dalla Regola 5 del Giuoco del Calcio. La società controdeducente, A.S.D. Magisano, sostiene che il direttore di gara abbia portato regolarmente a termine la gara in piena autonomia di giudizio e pertanto chiede l’omologazione del risultato finale. L’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato di avere “emesso il triplice fischio” e di essere rientrato negli spogliatoi a causa delle motivazioni indicate nel rapporto a sua firma, che ha confermato integralmente. Alla luce delle dichiarazioni suddette, appare evidente che, col triplice fischio, l’arbitro abbia inteso decretare la fine nticipata della gara, lasciando il terreno di gioco per fare rientro negli spogliatoi, salvo poi fare ritorno in campo, dopo circa cinque minuti, portando a termine l’incontro. A tale riguardo si fa presente che, ai sensi della Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio, correttamente richiamata dalla società reclamante nel proprio ricorso, l’arbitro, una volta segnalata la fine della gara e aver lasciato il terreno di gioco, non può cambiare la propria decisione. Pertanto, l’adita Corte sportiva ritiene di dovere accogliere il reclamo proposto dalla società A.S.D. Atletico Sellia Marina, disponendo, di conseguenza, la ripetizione della gara di che trattasi.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, dispone:
l’annullamento della omologazione del risultato conseguito sul campo della gara A.S.D. Magisano – A.S.D. Atletico
Sellia Marina (2-1) del 10/12/2017 (di cui al C.U. n.32 del 14/12/2017 della Delegazione Provinciale di Catanzaro);
la ripetizione della gara suddetta;
la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Catanzaro per i provvedimenti consequenziali.
Dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

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