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La Corte Sportiva omologa il 2-1 di Trebisacce-Isola C.R.

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RECLAMO n. 29 della Società F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.119 del 30.1.2020 (omologazione risultato (2 – 1) della gara Trebisacce – Isola Capo Rizzuto del 19.1.2020, Campionato Eccellenza).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni del Trebisacce;
sentito l’Avv. Elio Manica, nell’interesse della Società reclamante;
RILEVA
la società Isola Capo Rizzuto, con reclamo al Giudice Sportivo Territoriale, chiedeva che venisse inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara Trebisacce – Isola Capo Rizzuto del 19.1.2020 con il punteggio di 0-3, sostenendo che il giocatore Pensabene Gianluca Andrea vi avesse preso parte illegittimamente in quanto squalificato. Sosteneva che il citato giocatore avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica inflittagli a partire dal 17.01.2020, data successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.108 del 16.01.2020. Controdeduceva il Trebisacce rilevando che il giocatore Pensabene era stato espulso nella gara Trebisacce – Morrone del 08.01.2020 e squalificato dal Giudice Sportivo per una giornata di gara con C.U. n.108 del 16.1.2020, lo stesso, tuttavia, per effetto dell’automatismo della sanzione, senza declaratoria (art. 137 punto 2 C.G.S.), aveva scontato la
giornata di squalifica non prendendo parte alla gara, immediatamente successiva, Trebisacce – Bovalinese del 12.01.2020 e di conseguenza poteva prendere legittimamente parte alla gara oggetto di reclamo.
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 112 del 23.01.2020 accoglieva la tesi della resistente e rigettava il reclamo omologando il risultato conseguito sul campo. In appello la F.C. Isola Capo Rizzuto ripropone le argomentazioni del primo grado e parimenti controdeduce il Trebisacce.
La norma di cui si controverte al comma 2, nella parte di interesse per l’odierna decisione, così recita: “Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. (…) I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l’elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica. Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo. L’interpretazione, tra l’altro assolutamente consolidata, non può che deporre nel senso della vigenza – in ambito regionale della L.N.D. e del settore per l’attività giovanile e scolastica – dell’automatismo della sanzione che ne impone l’applicazione nella gara successiva a quella in cui un calciatore viene espulso. La pubblicazione sul Comunicato Ufficiale risponde a naturali esigenze di ordine e trasparenza oltre che a quelle di notifica di eventuali aggravamenti di pena. Per le ragioni sopra esposte il reclamo va rigettato ed il risultato conseguito sul campo omologato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva; omologa il risultato della gara TREBISACCE – ISOLA CAPO RIZZUTO del 19.01.2020: 2-1 conseguito sul campo; trasmette agli atti all’ufficio di segreteria in Sede per i provvedimenti di competenza.

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